1. In caso di incidente collegabile al proprio comportamento, l’utente della strada è obbligato a fermarsi e assistere le persone eventualmente coinvolte che abbiano subito danni.
2. Gli individui coinvolti in un incidente devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione e, compatibilmente, agire affinché la scena rimanga invariata e non si disperdano prove utili per determinare le responsabilità.
3. Nel caso in cui l’incidente abbia causato solo danni materiali, i conducenti e gli altri utenti della strada devono, se possibile, evitare di ostacolare il traffico, seguendo le indicazioni dell’articolo 161. Gli agenti della polizia stradale, in simili situazioni, devono procedere con la rimozione immediata di qualsiasi ostacolo, tranne per le rilevazioni necessarie che servono a chiarire la dinamica dell’incidente.
4. In ogni circostanza, i conducenti sono tenuti a fornire le proprie generalità e altre informazioni utili, anche per motivi risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, devono cercare di comunicarle.
5. Chi non si ferma in caso di incidente con soli danni materiali è soggetto a una sanzione amministrativa che può variare da 302 a 1.208 euro. Se il danno ai veicoli coinvolti è grave e richiede revisione, può essere disposta anche la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
6. Chi non si ferma in caso di incidente che causi danni alle persone può affrontare una pena detentiva da sei mesi a tre anni, oltre a una sospensione della patente da uno a tre anni. Sono applicabili anche misure preventive in base al codice di procedura penale, incluso l’arresto.
7. Chi non fornisce assistenza necessaria alle persone ferite rischia una pena detentiva da uno a tre anni, con una sospensione della patente che può variare da un anno e sei mesi a cinque anni.
8. Un conducente che si ferma e presta assistenza a persone danneggiate evita l’arresto in caso di lesioni personali colpose se collabora con la polizia giudiziaria.
8-bis. Se il conducente si presenta volontariamente alla polizia entro ventiquattro ore dall’incidente, non gli si applicano le sanzioni previste nel comma 6.
9. Chi non rispetta le disposizioni sui punti 2, 3 e 4 è soggetto a una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro.
9-bis. In caso di incidente che comporti danni a animali da affezione, da reddito o protetti, l’utente è obbligato a fermarsi e garantire un intervento di soccorso. Chi non rispetta questo dovere affronta una sanzione tra 421 e 1.691 euro. Anche le persone coinvolte devono agire per garantire soccorso agli animali e chi non lo fa rischia una sanzione da 85 a 337 euro.
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